Statuti del movimento MASS-VOLL!

Statuto in vigore dal 20 febbraio 2021 (con le modifiche apportate dall’Assemblea generale straordinaria del 10 agosto 2021, dall’Assemblea generale straordinaria dell’8 gennaio 2022, dall’Assemblea generale del 1° maggio 2022, dall’Assemblea generale del 2 settembre 2023 e dall’Assemblea generale del 7 settembre 2024).

Disposizioni generali

Art. 1

  1. Con il nome «MASS-VOLL!» è costituita un’associazione senza scopo di lucro ai sensi del presente statuto e dell’art. 60 e seguenti del Codice civile svizzero. Essa è indipendente sotto ogni aspetto.
  2. La sede dell’associazione è a Zurigo.

Art. 2

  1. MASS-VOLL! ha lo scopo di dare voce e rappresentare le preoccupazioni e gli interessi di tutte le persone, in particolare dei giovani, nel dibattito pubblico in relazione ai diritti fondamentali costituzionali e inalienabili. A tal fine, MASS-VOLL promuove un dibattito equilibrato, autentico, pacifico e oggettivo nei settori della medicina, della scienza e della politica, con la partecipazione speciale dei giovani.
  2. MASS-VOLL! mira a un ordine liberale nello Stato, nella società e nell’economia. Lo scopo di MASS-VOLL! è quello di sviluppare una politica che rispetti e promuova i diritti fondamentali, rafforzi la libertà dell’individuo, si basi sulla responsabilità personale, sull’iniziativa individuale e sulla solidarietà e rispetti il federalismo. La politica di MASS-VOLL! si basa sui valori di libertà, senso civico e progresso.
  3. MASS-VOLL! si orienta al sovranismo e lotta per la sovranità dell’individuo, del popolo e dello Stato.
  4. L’associazione non persegue scopi commerciali e non mira al profitto.

Art. 3

  1. L’associazione può collaborare con altre organizzazioni, purché il loro orientamento e le loro finalità siano in linea con quelli di MASS-VOLL!

Membri

Art. 4

  1. L’associazione è composta da membri attivi, membri passivi, membri onorari e sostenitori.

Art. 5

  1. MASS-VOLL! è aperta a tutte le persone che riconoscono i diritti fondamentali costituzionali e inalienabili.
  2. Le domande di ammissione devono essere indirizzate al comitato direttivo. Il comitato direttivo decide in merito all’ammissione di membri attivi e passivi, nonché al conferimento dello status di membro onorario e di sostenitore, con maggioranza semplice e almeno un voto della presidenza. Il voto decisivo spetta alla presidenza.
  3. Il comitato direttivo può respingere le domande di ammissione senza indicarne i motivi.
  4. Può diventare membro passivo senza diritto di voto qualsiasi persona fisica o giuridica che voglia e possa contribuire al perseguimento dello scopo dell’associazione. L’adesione è valida dopo l’ammissione da parte del comitato direttivo e il versamento della quota associativa.
  5. Può diventare membro attivo con diritto di voto qualsiasi persona fisica che, grazie alle proprie capacità individuali, contribuisca in modo significativo al perseguimento degli scopi dell’associazione. L’adesione come membro attivo è valida dopo la nomina da parte del consiglio direttivo.

Art. 6

  1. Le persone fisiche che si sono particolarmente distinte per il loro impegno a favore di MASS-VOLL! possono ottenere lo status di membro onorario.

Art. 7

  1. Le persone fisiche e giuridiche che sostengono MASS-VOLL! con contributi significativi possono ottenere lo status di socio sostenitore.
  2. I sostenitori vengono informati sulle attività dell’associazione e invitati agli eventi.

Art. 8

  1. L’adesione delle persone fisiche cessa per dimissioni, esclusione o decesso.
  2. L’adesione delle persone giuridiche cessa per dimissioni, esclusione o scioglimento.
  3. Il recesso dall’associazione è consentito se viene annunciato con un preavviso minimo di sei mesi, e avrà effetto dalla fine dell’anno civile.

Art. 9

  1. Un membro può essere espulso dall’associazione in qualsiasi momento senza indicarne il motivo. Il comitato direttivo decide l’espulsione a maggioranza semplice.
  2. Il membro può ricorrere contro la decisione di espulsione all’Assemblea generale. L’espulsione diventa definitiva se l’Assemblea generale conferma la decisione di espulsione a maggioranza semplice.

Organizzazione

Art. 10

  1. Gli organi dell’associazione sono:
    1. L’Assemblea Generale;
    2. il Consiglio di Amministrazione;
    3. i revisori dei conti.

Art. 11

  1. L’organo supremo dell’associazione è l’Assemblea generale. È composta dai membri attivi.

Art. 12

  1. L’Assemblea Generale ha i seguenti doveri inalienabili:
    1. Approvazione del verbale dell’ultima Assemblea Generale;
    2. Approvazione del rapporto annuale del Consiglio Esecutivo;
    3. Ricezione della relazione dei revisori e approvazione dei conti annuali;
    4. Approvazione del bilancio annuale;
    5. Elezione dei membri del Consiglio di Amministrazione e dei Revisori dei Conti;
    6. Adottare e modificare gli articoli dell’associazione;
    7. Determinazione delle quote associative;
    8. Trattamento dei ricorsi di esclusione;
    9. Decisione sul discarico dei membri del Consiglio di Amministrazione;
    10. Determinazione del regolamento delle tasse e delle spese;
    11. possibile scioglimento dell’Associazione.

Art. 13

  1. All’Assemblea generale ogni membro attivo ha diritto a un voto, al diritto di presentare mozioni e al diritto di eleggibilità.
  2. Le decisioni vengono prese a maggioranza semplice.
  3. I membri passivi, i membri onorari e i sostenitori sono invitati all’Assemblea generale, ma non hanno diritto di voto.
  4. Le modifiche allo statuto richiedono l’approvazione dei ⅔ dei membri attivi presenti. Le modifiche allo statuto approvate entrano in vigore immediatamente.

Art. 14

  1. L’Assemblea Generale ordinaria si riunisce una volta all’anno su convocazione del Comitato Direttivo.
  2. I membri sono invitati per iscritto all’Assemblea generale ordinaria con almeno due settimane di anticipo, allegando l’ordine del giorno.
  3. La presidenza può convocare un’assemblea generale straordinaria. L’invito deve essere inviato almeno 14 giorni prima dell’assemblea e può essere effettuato per via elettronica.
  4. L’invito a un’assemblea generale straordinaria e molto urgente convocata dal comitato direttivo deve essere inviato almeno 72 ore prima dell’assemblea e può essere effettuato per via elettronica.
  5. Un quinto dei membri attivi può richiedere la convocazione di un’assemblea generale straordinaria. L’invito deve essere inviato almeno 14 giorni prima dell’assemblea e può essere trasmesso per via elettronica.

Art. 15

  1. La presidenza dirige l’assemblea generale. In caso di impedimento, nomina un sostituto.
  2. All’inizio dell’Assemblea generale, il Comitato direttivo redige un elenco dei presenti, controlla i membri attivi e consegna loro il materiale di voto.
  3. La presidenza decide la data e l’ordine delle votazioni sulle mozioni.
  4. Su argomenti che non sono stati debitamente annunciati, una delibera può essere presa solo se lo statuto lo consente espressamente.

Art. 16

  1. Il consiglio direttivo è composto da almeno tre membri attivi e normalmente è composto come segue:
    1. un presidio, composto da almeno una persona;
    2. un cassiere;
    3. un attuario.
  2. Il mandato è di tre anni.
  3. Le rielezioni sono possibili.

Art. 17

  1. Il Consiglio di Amministrazione:
    1. Conduce gli affari quotidiani;
    2. prende le misure necessarie per raggiungere gli scopi dell’Associazione;
    3. gestisce i beni dell’Associazione e i conti dell’Associazione;
    4. approva le risoluzioni a maggioranza semplice e notifica ai membri attivi le risoluzioni importanti entro un periodo di tempo ragionevole. La notifica può essere fatta per via elettronica;
    5. si riunisce ogni volta che gli affari dell’associazione lo richiedono;
    6. controlla il rispetto degli statuti e dei regolamenti scritti;
    7. convoca le assemblee generali;
    8. può delegare competenze a comitati da esso nominati;
    9. si occupa delle domande di ammissione e conduce le procedure di esclusione;
    10. può impiegare o assumere persone per un compenso ragionevole per raggiungere gli scopi dell’Associazione.

Art. 18

  1. Il comitato direttivo rappresenta l’associazione all’esterno.
  2. L’associazione è vincolata dalla firma collettiva del presidente e di un altro membro del comitato direttivo.
  3. In caso di impedimento del presidente, l’associazione è vincolata dalla firma collettiva di due persone del comitato direttivo.

Art. 19

  1. I membri del comitato direttivo e tutti gli altri funzionari dell’associazione svolgono la loro attività a titolo onorifico e hanno diritto esclusivamente al rimborso delle spese effettivamente sostenute e delle spese in contanti. Per prestazioni particolari di singoli membri del comitato direttivo e funzionari può essere corrisposto un adeguato compenso.
  2. È esclusa la responsabilità personale dei membri del comitato direttivo per negligenza lieve.

Art. 20

  1. Di tutte le riunioni dei singoli organi deve essere redatto un verbale.
  2. A meno che un membro del comitato direttivo non richieda una consultazione orale, le decisioni possono essere prese per via circolare (anche tramite e-mail) o con mezzi elettronici adeguati.

Art. 21

  1. L’Assemblea generale elegge almeno un revisore dei conti o una persona giuridica che controlli la contabilità e riferisca all’Assemblea generale, presentando le proprie proposte.

Finanze

Art. 22

  1. Per perseguire lo scopo dell’associazione, MASS-VOLL! accetta donazioni e contributi di ogni tipo, utilizza le quote associative e, se necessario, i proventi delle proprie manifestazioni e delle proprie attività economiche di natura secondaria. I fondi sono destinati esclusivamente e irrevocabilmente allo scopo dell’associazione.
  2. L’associazione risponde esclusivamente con il proprio patrimonio. È esclusa qualsiasi responsabilità personale dei membri.

Disposizioni finali

Art. 23

  1. Lo scioglimento dell’associazione può essere deciso dall’assemblea generale con una maggioranza qualificata di due terzi, se almeno tre quarti dei membri attivi partecipano all’assemblea. Se meno di tre quarti di tutti i membri partecipano all’assemblea, entro un mese deve essere convocata una seconda assemblea. In questa assemblea l’associazione può essere sciolta con una maggioranza qualificata dei due terzi anche se sono presenti meno di tre quarti dei membri. In caso di scioglimento dell’associazione, il patrimonio dell’associazione viene devoluto a un’istituzione che si impegna a favore delle vittime delle misure anti-coronavirus.
  2. Se l’associazione possiede beni attivi, questi saranno trasferiti irrevocabilmente ed esclusivamente a un’organizzazione senza scopo di lucro con finalità simili.

Art. 24

  1. Il presente statuto sostituisce tutte le versioni precedenti.
  2. Il presente statuto è stato modificato e approvato dall’assemblea generale del 7 settembre 2024 a Lucerna ed è entrato in vigore a partire da tale data.
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